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HACCP per gastronomia e asporto: vetrina, delivery ed etichette

Aggiornato il 6 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 8 minuti

In una gastronomia o rosticceria l’HACCP si gioca su tre fronti: il banco, dove i piatti caldi stanno tra +60 e +65 °C e quelli freddi sotto i +10 °C (sotto i +4 °C per creme e gelatine); le informazioni sui prodotti sfusi, che richiedono un cartello o un registro con ingredienti e allergeni; e il tragitto fuori dal negozio, perché con asporto e delivery gli allergeni devono essere disponibili prima dell’acquisto e alla consegna.

In breve
  • Banco caldo: da +60 a +65 °C per piatti pronti, polli e simili; banco freddo: non oltre +10 °C, non oltre +4 °C per prodotti con panna, crema o gelatina (D.P.R. 327/1980, art. 31).
  • Prodotti di gastronomia sfusi: ingredienti su un cartello unico o su un registro vicino al banco, con allergeni riconducibili a ogni prodotto (D.Lgs. 231/2017, art. 19).
  • Delivery: per i cibi non preimballati venduti a distanza le informazioni sugli allergeni vanno date prima dell’acquisto e alla consegna (Reg. UE 1169/2011, art. 14).
  • L’invenduto si può ridistribuire, con le verifiche previste dal Reg. 852/2004 (Allegato II, cap. V bis).
Vaschette in acciaio con pasta, riso e verdure nel banco di una gastronomia da asporto
Al banco contano temperatura, tempo di esposizione e un cartello o registro con ingredienti e allergeni.

I punti critici tipici di una gastronomia

Rispetto a un ristorante, una gastronomia ha meno servizio al tavolo e più tempo di esposizione: i piatti restano sul banco per ore, vengono porzionati davanti al cliente e spesso escono dal negozio. Il flusso tipico e i controlli che servono:

FasePericolo principaleControllo tipico
Cottura (arrosti, polli allo spiedo, lasagne)Cottura insufficiente al cuoreTemperatura al cuore a campione
Raffreddamento di ciò che va al banco freddoCrescita batterica nella fascia tiepidaAbbattitore o raffreddamento rapido, orari annotati
Esposizione al banco caldoTemperatura che scende nelle oreMisure a orari fissi, tempo massimo di esposizione
Esposizione al banco freddoInterruzione della catena del freddoSoglie per vetrina, registro temperature
Porzionatura davanti al clienteContaminazione crociata, allergeniPinze e palette dedicate per vaschetta
Confezionamento per asportoContenitori non idonei, etichette sbagliateContenitori per alimenti, etichetta o cartello
Consegna a domicilioTempi e temperature fuori controlloBorse termiche pulite, tempi massimi
Fine giornataRiuso improprio dell’invendutoRegole scritte su cosa si conserva, si dona, si butta

Banco caldo e banco freddo: temperature e tempi

L’art. 31 del D.P.R. 327/1980 sembra scritto per una rosticceria: cita espressamente i «piatti pronti, snacks, polli».

ProdottiTemperatura di conservazione
Cotti da consumare caldi: piatti pronti, polli, snackda +60 °C a +65 °C
Cotti da consumare freddi: arrosti, roast-beef; paste fresche con ripienonon oltre +10 °C
Prodotti con panna o crema pasticcera, yogurt, gastronomia con copertura di gelatinanon oltre +4 °C

Il Reg. 852/2004 (Allegato II, cap. IX, punto 5) ammette di uscire dal controllo della temperatura solo per periodi limitati e se non c’è rischio per la salute, anche durante l’esposizione. Per questo il tuo piano deve dire due cose: ogni quanto misuri (per esempio all’apertura, a metà giornata e prima della chiusura, con il termometro a sonda nel prodotto e non solo sul display) e cosa fai con un pollo rimasto al caldo oltre il tempo massimo che hai stabilito. Se il prodotto va raffreddato e conservato, l’abbattitore è lo strumento giusto: ne parliamo nella guida all’abbattitore.

Nota sul D.P.R. 327/1980. Il D.P.R. 327/1980 è stato abrogato dal D.Lgs. 27/2021, che però ha fatto salve le disposizioni di esecuzione di alcuni articoli della legge 283/1962. Per questo i suoi valori di temperatura restano il riferimento abituale nei piani di autocontrollo e nei capitolati. Se un valore è decisivo per te, chiedi alla tua ASL quale considera applicabile e scrivilo nel piano.

Vendita sfusa: cartello o registro di ingredienti e allergeni

I prodotti venduti senza preimballaggio, quelli imballati al momento su richiesta del cliente e quelli preimballati per la vendita diretta (le vaschette già pronte nel frigo self-service) devono avere un cartello sul contenitore o un sistema equivalente, anche digitale (D.Lgs. 231/2017, art. 19). Sul cartello vanno almeno:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti, con gli allergeni dell’Allegato II del Reg. 1169/2011 evidenziati;
  • le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, se necessario;
  • la data di scadenza per paste fresche e paste fresche ripiene;
  • la dicitura «decongelato», quando serve.

Per i prodotti di gastronomia c’è una semplificazione utile (comma 3): l’elenco ingredienti può stare su un unico cartello ben in vista oppure, prodotto per prodotto, su un registro o un sistema digitale vicino al banco, purché gli allergeni siano riconducibili a ogni singolo alimento. Esempio: «Lasagna al ragù — pasta all’uovo (grano, uova), ragù di carne, besciamella (latte, grano), Parmigiano (latte), sedano nel soffritto».

Il cartello mancante o incompleto costa da 1.000 a 8.000 € (D.Lgs. 231/2017, art. 23); altre sanzioni sono riassunte nella guida alle sanzioni HACCP.

Asporto e delivery: contenitori, sigilli, tempi, chi risponde

Quando un cliente ordina da app, sito o telefono, la vendita è «a distanza». Per i cibi non preimballati l’art. 14 del Reg. (UE) 1169/2011 chiede che le informazioni sugli allergeni siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto e al momento della consegna. In pratica:

  • il menu sull’app o sul sito deve dire gli stessi allergeni del tuo registro: quando cambi una ricetta, aggiorna anche lì;
  • nel sacchetto metti un’etichetta o un foglio con piatto e allergeni, oppure un QR che porti alla scheda del piatto;
  • al telefono, chi prende l’ordine deve sapere dove trovare l’informazione, non andare a memoria.

Sui contenitori: usa materiali per alimenti e conserva la dichiarazione del fornitore; separa caldo e freddo; chiudi le confezioni con un sigillo o un adesivo che mostri se sono state aperte. Il Reg. 852/2004 (Allegato II, cap. IV) chiede che contenitori e vani di trasporto siano puliti, mantenuti e, quando serve, in grado di mantenere la temperatura: vale anche per le borse termiche dei fattorini.

Chi risponde? Il Reg. 852/2004 mette la responsabilità principale sull’operatore del settore alimentare: tu rispondi di come hai preparato, conservato e confezionato. Se consegni con personale tuo, anche il trasporto è nel tuo piano; se usi una piattaforma, metti per iscritto almeno i tempi massimi di consegna e chi pulisce le borse termiche.

Etichette e scadenze dei prodotti preparati

Ogni vaschetta nel frigo self-service e ogni preparazione conservata nel retro deve dire cosa è e fino a quando si usa. Per i prodotti tuoi la data la decidi tu, in base alla ricetta, al processo e alla conservazione, e la scrivi nel piano. Le regole complete, con un modello di etichetta, sono nella guida all’etichettatura degli alimenti di produzione propria.

Un errore frequente: rietichettare a fine giornata una preparazione avanzata con la data del giorno dopo. La data deve seguire la prima preparazione, non l’ultima esposizione.

Invenduto: cosa si può fare, anche la donazione

Il Reg. (UE) 2021/382 ha aggiunto al Reg. 852/2004 un capitolo sulla ridistribuzione degli alimenti (Allegato II, cap. V bis). Prima di donare l’invenduto devi valutare che non sia dannoso e sia adatto al consumo tenendo conto almeno di:

  • scadenza o termine minimo di conservazione, con una vita residua sufficiente;
  • integrità dell’imballaggio, se c’è;
  • corrette condizioni di conservazione e trasporto, temperature comprese;
  • condizioni organolettiche;
  • rintracciabilità, per i prodotti di origine animale.

In pratica: dona ciò che è rimasto in catena del freddo, non ciò che è stato per ore sul banco caldo, e annota cosa hai consegnato e a chi.

Scadenze, giacenze ed etichette in FoodTrace

  • Etichette con allergeni e QR per banco, asporto e abbattimento, generate dalle ricette.
  • Giacenze e scadenze in tempo reale, con la dashboard che mostra le scadenze imminenti.
  • Lotti che collegano materia prima, preparazione e uscita.
  • Temperature con soglie personalizzate per ogni frigorifero e vetrina e avvisi fuori range.
  • Menù digitale (attivabile a richiesta) con allergeni calcolati dalle ricette e filtro per allergeni, utile anche per chi ordina da asporto.

FoodTrace è uno strumento di supporto: tiene in ordine registrazioni, ricette e controlli, ma il piano di autocontrollo e l’analisi dei rischi restano responsabilità tua e del tuo responsabile HACCP. Il canone base è indicativamente di 24 € al mese per sede, IVA esclusa; i moduli aggiuntivi si aggiungono al preventivo.

Preferisci parlarne a voce? Chiamaci allo 081 1818 7885 o scrivi a foodtrace@helpwebnet.com.

Domande frequenti

Devo esporre gli ingredienti in vetrina?

Per i prodotti di gastronomia sfusi basta un cartello unico ben in vista oppure un registro o un sistema digitale vicino al banco, purché gli allergeni siano riconducibili a ogni prodotto (D.Lgs. 231/2017, art. 19 c. 3).

Che temperatura deve avere il banco caldo?

Il riferimento è il D.P.R. 327/1980 (art. 31): i cibi cotti da consumare caldi vanno conservati tra +60 °C e +65 °C. Nel piano scrivi anche ogni quanto misuri e il tempo massimo di esposizione.

Chi risponde della sicurezza nel delivery?

Chi prepara risponde di preparazione, conservazione e confezionamento. Il trasporto rientra nel tuo piano se consegni con personale tuo; se usi una piattaforma, concorda per iscritto tempi massimi e pulizia delle borse termiche. Gli allergeni vanno comunicati prima dell’acquisto e alla consegna.

Posso donare l’invenduto?

Sì, rispettando le verifiche introdotte dal Reg. UE 2021/382 nel Reg. 852/2004: scadenza con vita residua sufficiente, imballaggio integro, conservazione corretta, condizioni organolettiche e rintracciabilità per i prodotti di origine animale.

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Fonti: Reg. (CE) 852/2004, testo consolidato (EUR-Lex) · Reg. (UE) 1169/2011 (EUR-Lex) · Reg. (UE) 2021/382 (EUR-Lex) · D.Lgs. 231/2017, art. 19 (Normattiva) · D.Lgs. 231/2017, art. 23 (Normattiva) · D.P.R. 327/1980 (Normattiva)