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Rintracciabilità alimentare nel ristorante: cosa conservare e come

Aggiornato il 5 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 6 minuti

La rintracciabilità alimentare è la capacità di dire da chi hai ricevuto ogni alimento e, se rifornisci altre imprese, a chi lo hai consegnato. La chiede l’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 a tutti gli operatori, ristoranti compresi. In pratica significa conservare DDT, etichette e lotti e collegarli a ciò che prepari: ecco come farlo con un esempio reale.

In breve
  • Obbligo per tutti: un passo indietro (fornitori) e un passo avanti (imprese clienti), non verso il consumatore finale.
  • Conserva DDT, etichette e lotti; per i prodotti di origine animale valgono anche le informazioni del Reg. UE 931/2011.
  • Il lotto interno serve per semilavorati, abbattuti, asporto e forniture ad altre imprese.
Fornitori che consegnano cassette di verdura fresca sul retro di una cucina professionale
La rintracciabilità parte dall'arrivo della merce: DDT, lotto e scadenza vanno annotati subito.

Tracciabilità e rintracciabilità: la differenza in due righe

Tracciabilità: lasciare traccia del percorso mentre l’alimento si muove in avanti (arriva, viene trasformato, esce). Rintracciabilità: usare quelle tracce per ricostruire il percorso a ritroso, quando serve ritrovare un prodotto. Il Reg. (CE) 178/2002 usa il secondo termine, ma nel linguaggio comune i due si usano spesso come sinonimi.

Cosa chiede la legge (art. 18 Reg. 178/2002) e per chi vale

L’articolo 18 vale per tutti gli operatori del settore alimentare, in tutte le fasi: produzione, trasformazione, distribuzione. Ristoranti, bar e laboratori compresi. Chiede tre cose:

ObbligoCosa significa in cucina
Un passo indietro (par. 2)Sapere chi ti ha fornito ogni alimento o ingrediente e poterlo dimostrare all’autorità che lo chiede.
Un passo avanti (par. 3)Sapere a quali imprese hai fornito i tuoi prodotti (non ai singoli consumatori).
Identificazione (par. 4)Gli alimenti immessi sul mercato vanno etichettati o identificati in modo da agevolarne la rintracciabilità.

L’articolo 19 aggiunge l’obbligo di ritirare il prodotto non sicuro, informare l’autorità e, se il prodotto può essere arrivato al consumatore, informarlo e richiamarlo.

Alimenti di origine animale: informazioni in più (Reg. 931/2011)

Per carni, pesce, uova, latte e derivati il Reg. di esecuzione (UE) 931/2011 elenca le informazioni che chi spedisce deve mettere a disposizione di chi riceve: descrizione dettagliata, quantità, nome e indirizzo di speditore e destinatario, riferimento del lotto o della partita se necessario, data di spedizione. Vanno aggiornate ogni giorno e restare disponibili finché si può ragionevolmente presumere che l’alimento sia stato consumato. Per un ristorante significa soprattutto pretendere queste informazioni dai fornitori e conservarle; se poi rifornisci altre imprese con prodotti di origine animale, tocca a te passarle a valle. Il regolamento non si applica agli alimenti che contengono insieme prodotti vegetali e prodotti trasformati di origine animale (art. 2).

Cosa conservare: DDT, fatture, etichette, lotti, date

DocumentoCosa controllare all’arrivoPerché
Documento di trasporto (DDT)Fornitore, data, prodotti, quantità; lotto se riportatoÈ la prova del «passo indietro»
FatturaChe corrisponda al DDTDa sola spesso non riporta i lotti
Etichette e cartelliniLotto, scadenza o TMC, bollo sanitario per i prodotti di origine animaleSe butti l’etichetta perdi il lotto
Registro di ricevimento merciTemperatura all’arrivo, integrità, eventuale respingimentoCollega il controllo in accettazione al lotto
Schede di produzioneLotti degli ingredienti usati e lotto interno assegnatoÈ il ponte tra merce in arrivo e prodotti in uscita
DDT o bolle di consegna in uscitaCliente impresa, prodotto, lotto, dataÈ la prova del «passo avanti»

Esempio pratico: il viaggio di un lotto di ragù

Un ristorante che fa anche catering per un’azienda prepara il ragù il martedì. Ecco le tracce che lascia ogni passaggio.

  1. Arrivo della carne. Lunedì arriva il macinato con DDT del fornitore. In accettazione si annotano temperatura, lotto del fornitore e scadenza; l’etichetta si conserva o si fotografa.
  2. Carico a magazzino. Gli altri ingredienti (passata, sedano, carote, vino) vengono registrati con il loro lotto o con il riferimento al DDT.
  3. Produzione. Martedì si prepara il ragù: la scheda di produzione riporta data, quantità, lotti degli ingredienti e assegna un lotto interno, per esempio R-2451.
  4. Abbattimento ed etichetta. Le vaschette abbattute ricevono un’etichetta con nome del prodotto, lotto R-2451, data di preparazione, scadenza interna e allergeni (qui sedano; glutine se si aggiunge farina).
  5. Consegna. Mercoledì 6 vaschette vanno al cliente aziendale con un documento che riporta il lotto R-2451. Le altre restano in cella per il servizio.
  6. Richiamo. Venerdì il fornitore comunica un problema sul suo lotto di macinato. In pochi minuti sai che è finito nel lotto R-2451, quante vaschette restano in cella e a quale cliente ne hai consegnate.

Lo stesso flusso vale per un catering per eventi: vedi anche come gestire le informazioni sugli allergeni che accompagnano ogni preparazione.

Lotto interno: quando serve e come numerarlo

Se servi al tavolo piatti preparati al momento, spesso basta collegare la giornata di produzione ai documenti di arrivo. Il lotto interno diventa utile, e in pratica necessario, quando:

  • prepari semilavorati da conservare (fondi, sughi, impasti, basi per dolci);
  • abbatti e congeli per usare nei giorni successivi;
  • vendi da banco o asporto prodotti confezionati da te;
  • fornisci altre imprese (catering aziendale, altri punti vendita, rivenditori).

Un sistema semplice e leggibile funziona meglio di uno sofisticato: data di produzione più progressivo (es. 20261007-02) oppure sigla del prodotto più numero (R-2451). Scrivi la regola nel manuale HACCP e usala sempre allo stesso modo.

Se arriva un richiamo: in quanto tempo sai cosa hai usato e dove è finito?

Prova a fare un’esercitazione: prendi un DDT di due settimane fa, scegli un prodotto e cronometra quanto ci metti a rispondere a tre domande. Dove è stato usato? È ancora in magazzino? È uscito verso qualche impresa? Se ti servono ore e tre raccoglitori, il sistema non regge a un richiamo vero, in cui l’art. 19 chiede di avviare immediatamente il ritiro e informare le autorità.

Errori comuni

  • Etichette buttate appena il prodotto viene aperto o travasato.
  • DDT senza lotto accettati senza annotare il lotto dall’etichetta.
  • Preparazioni senza data in cella: nessuno sa quando sono state fatte.
  • Consegne a imprese senza documento: il passo avanti non è dimostrabile.
  • Documenti sparsi tra cucina, ufficio e commercialista.

Sono controlli frequenti: li trovi anche nella checklist del controllo ASL.

Come FoodTrace collega fornitori, magazzino, produzione e consegne

In FoodTrace il viaggio del ragù è un unico flusso: fornitori in anagrafica, carico merce con DDT, giacenze e scadenze in tempo reale, ricette e preparazioni, lotti con codice univoco, etichette con QR e allergeni, consegne registrate che mantengono il legame con il lotto di origine. Quando arriva un richiamo parti dal lotto del fornitore e vedi subito dove è finito.

Preferisci parlarne a voce? Chiamaci allo 081 1818 7885 o scrivi a foodtrace@helpwebnet.com.

Domande frequenti

Un ristorante deve fare la tracciabilità?

Sì: l’art. 18 del Reg. CE 178/2002 vale per tutti gli operatori del settore alimentare. Il ristorante deve sapere da chi ha ricevuto alimenti e ingredienti e, se fornisce altre imprese, a chi li ha forniti.

Devo tracciare anche verso i clienti finali?

No, l’obbligo del «passo avanti» riguarda le imprese a cui fornisci i prodotti, non i singoli consumatori. Vale invece se servi un’azienda, una scuola o un altro locale, per esempio con il catering.

Bastano le fatture?

Spesso no: le fatture raramente riportano lotti e date. Servono anche DDT, etichette o un registro, anche digitale, in cui annotare lotto e scadenza dei prodotti ricevuti.

Quanto tempo conservare i documenti?

Il periodo va stabilito nel piano di autocontrollo. Per gli alimenti di origine animale il Reg. UE 931/2011 chiede che le informazioni restino disponibili finché si può ragionevolmente presumere che l’alimento sia stato consumato. In caso di dubbio chiedi indicazioni alla tua ASL.

Vedi il viaggio di un lotto in FoodTrace

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Fonti: Reg. (CE) 178/2002 · Reg. di esecuzione (UE) 931/2011 · Reg. (CE) 852/2004 (testo consolidato) · Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01